MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA…

665

MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: OPINIONI A CONFROINTO 

Accadia: nasce la prima camera di mediazione per il Subappennino dauno

Michele Gesualdo

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 Marzo 2010, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, di attuazione dell’articolo 60 della legge 18 Giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle Controversie Civili e Commerciali. Pertanto, a partire dal giorno 21/03/2011, prima di instaurare un Contenzioso Civile, è diventato obbligatorio esperire la Procedura di Mediazione. Sulla scorta di tali eventi normativi, la Con & Form s.r.l., quale Organismo di Mediazione Civile accreditato presso il Ministero della Giustizia, ha deciso di ampliare il proprio raggio d’azione dando vita alla prima Camera di Mediazione Civile del Subappennino Dauno. La creazione di organismi deputati alla conciliazione e mediazione delle controversie civili, ha quale scopo primario quello di porre un freno al contenzioso che perviene agli Uffici Giudiziari, così da ottenere un effetto deflattivo. Non va poi sottaciuto, che in una visione globale, lo Stato Italiano ha dovuto necessariamente uniformarsi alle direttive Parlamentari Europee che sempre più spingono gli Stati Membri a gestire il contenzioso privilegiando l’anticamera della mediazione e conciliazione, anche e soprattutto in un ottica volta al raggiungimento di un diverso metodo di amministrazione della Giustizia, slegato dalla logica dell’assoluta contrapposizione fra le parti. Per quanto concerne poi i tempi di definizione del contenzioso, il cittadino non potrà che trarre particolare vantaggio dall’applicazione di tale procedura. Infatti, la mediazione obbligatoria avrà una durata assolutamente limitata, soprattutto se paragonata agli attuali tempi della Giustizia Civile. Tale celerità, si evidenzia tanto guardando ai tempi di introduzione della mediazione, quanto ai tempi di conclusione della stessa. Ne è prova il fatto che, a far data dalla presentazione della domanda di mediazione, l’Organismo è obbligato a nominare il Mediatore e fissare contestualmente il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni, pervenendosi quindi alla definitiva conclusione della procedura in un termine massimo di 4 mesi. Tale aspetto rappresenta certamente, per il cittadino, il risvolto più diretto e soddisfacente, grazie al quale, in un lasso di tempo relativamente breve, si potrà pervenire alla risoluzione delle Controversie Civili. Detto ciò, occorre anche precisare che, senza dubbio, soffermandosi su aspetti prettamente tecnico-giuridici, la normativa purtroppo presenta ancora alcune lacune. In particolar modo desta molta apprensione la possibilità di instaurare la procedura di mediazione, senza tenere conto alcuno dei vincoli derivanti dalla competenza territoriale, potendo di fatto la parte ricorrente scegliere il luogo in cui incardinare la procedura di mediazione, sottraendosi quindi agli obblighi imposti dal dettato Costituzionale di cui all’art. 25. Alla luce di tali carenze, si ritiene tuttavia che il legislatore presto interverrà apportando le necessarie modifiche normative. Sotto l’aspetto squisitamente sociale, invece, a parere di chi scrive, la decisione di situare nella Città di Accadia tale importante Organismo, rappresenta un rilevante risultato per tutta la Comunità del Subappennino Dauno, che al contrario di quanto troppo spesso accade, vede avvicinarsi l’amministrazione della Giustizia, tramite la creazione di un Organismo deputato a dirimere le controversie Civili in loco.  A ciò va certamente aggiunto che l’apertura di una Camera di Mediazione Civile assume particolare importanza, anche e soprattutto se si guarda ai risvolti che questa può determinare dal punto di vista strettamente economico per Accadia, che ben presto vedrà transitare un gran numero di cittadini provenienti dai Comuni limitrofi, i quali, dovendo mediare insorte controversie, sicuramente privilegeranno tale sede rispetto ad altre meno prossime.

 

 

 

Giustizia ingiusta

 

G.G.

 

La riforma che introduce la mediaconciliazione obbligatoria ha suscitato la pressoché unanime condanna dell’avvocatura italiana, supportata altresì dalla magistratura. Il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura non ha esitato a dichiarare che “la mediaconciliazione obbligatoria è solo un grande business, una privatizzazione e una rottamazione della giustizia civile. La metà delle camere di conciliazione sono srl e spa: dove è l’indipendenza e la terzietà di questi organismi?”. L’istituto della mediaconciliazione obbligatoria, secondo la classe forense, non funzionerà: il  processo civile, già lungo e costoso, si dilaterà ulteriormente, dovendo necessariamente essere preceduto da una fase precontenziosa che, con ogni probabilità, non sortirà alcun esito. Già prima della riforma, si faceva ricorso al giudice solo dopo il fallimento dei tentativi di soluzione bonaria della controversia, posti in essere dalle parti e dai rispettivi difensori. Inoltre, nel corso del giudizio, lo stesso giudice adito, poteva tentare di comporre la lite, proponendo una soluzione transattiva. Oggi, il cittadino in cerca di giustizia, non può più rivolgersi al suo giudice, se non dopo aver esperito dinanzi alle società di mediazione il tentativo di conciliazione obbligatoria, sostenendone i relativi costi, con importi variabili in base al valore della controversia che si intende conciliare. Chi trae vantaggio da questa riforma? Sicuramente le società di mediazione, per i lauti introiti che ne ricaveranno. Queste società, prive di competenza territoriale, quasi tutte gestite privatamente, non danno alcuna garanzia di terzietà. Un organismo di mediazione gestito da una società per azioni, in affari con il sistema bancario, in una conciliazione tra un istituto di credito ed un indifeso consumatore, espleterà la sua funzione in modo terzo e con la necessaria indipendenza? Non è detto. Inoltre, queste società sono prive di un reale controllo in ordine alla competenza e professionalità dei singoli mediatori, in quanto saranno le stesse società a gestire la formazione dei propri mediatori. Questa riforma favorisce altresì le parti inadempienti ed in malafede che, con il filtro della mediaconciliazione, non potranno essere immediatamente perseguibili. Un esempio banale può chiarire le idee: l’Istituto di credito X, tenuto a restituire al sg. Y una determinata somma, illegittimamente trattenuta, prima della riforma, temendo di essere citato in giudizio e di essere condannato alle spese processuali, provvedeva al pagamento in favore del consumatore o, in ogni caso, era assoggettato al timore del giudizio immediato. Oggi, il medesimo istituto di credito sa che può, serenamente, procrastinare il pagamento fino all’esperimento del tentativo di conciliazione, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Lascia una risposta